La nuova composizione negoziata della crisi d’impresa

La composizione negoziata è un nuovo strumento di risoluzione stragiudiziale della crisi di impresa, entrata in vigore il 15 novembre 2021, che permette all’imprenditore di risolvere gli squilibri economici-patrimoniali, causati spesso dalla pandemia da Covid-19.

Per accedere alla procedura di composizione negoziata della crisi uno dei presupposti necessari e imprescindibili è la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento dell’impresa stessa.

Come si desume dall’art 17 comma 5 del Codice della Crisi d’impresa, l’esperto può chiedere la chiusura anticipata del procedimento di composizione qualora si convinca dell’assenza di concrete prospettive di risanamento dell’impresa e non invece quando sia ravvisabile una situazione d’insolvenza (purché reversibile).

Inoltre, nel corso della procedura, l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con successiva istanza presentata tramite la piattaforma telematica, l’applicazione di misure protettive del patrimonio che vanno poi confermate dal giudice.

Pertanto, l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento rappresenta non soltanto un presupposto necessario per l’avvio e per lo svolgimento della composizione negoziata della crisi ma anche una condizione indispensabile per la conferma delle misure protettive.

Della questione in esame si è occupato di recente il Tribunale di Lecco, nella sentenza 28659 del 2023.

Nella fattispecie oggetto di controversia un’impresa, ammessa alla procedura di composizione negoziata della crisi, chiedeva contestualmente l’adozione e quindi la conferma di misure protettive.

L’impresa si trovava in una condizione di pre-insolvenza, se non di vera e propria insolvenza; infatti, la società presentava debiti tributari e contributivi che non era in grado di pagare regolarmente.

Il Tribunale di Lecco ha rigettato la richiesta di conferma delle misure protettive e ne ha disposto la revoca.

Il Tribunale è giunto a tale conclusione sulla base delle seguenti argomentazioni.

Ha ritenuto che soltanto se si ravvisano concrete prospettive di risanamento, ovvero se ci si aspetta un buon esito delle trattative per la regolazione della crisi o dell’insolvenza, si può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore, specialmente in un contesto come quello della composizione negoziata della crisi privo di garanzie generali come la nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale e/o obblighi informativi periodici.

A questo punto viene spontaneo chiedersi come può l’esperto essere in grado di accertare la sussistenza delle concrete prospettive di risanamento?

Nella sentenza in esame, emerge chiaramente che il controllo di ragionevolezza delle prospettive di risanamento è più esteso e rigoroso in fase di conferma delle misure protettive, potendosi nella motivazione leggere che: “tenendo conto che quanto più la condizione dell’impresa si avvicina allo stato di insolvenza, quanto più compromessi risultano simultaneamente l’equilibrio finanziario, la solidità patrimoniale e l’equilibrio economico dell’azienda, tanto più ristretti risultano i margini di manovra per il mantenimento della continuità aziendale e maggiore è il pericolo per la collettività dei creditori.”

Sulla base di tale presupposto, il Tribunale di Lecco ha individuato i seguenti criteri di valutazione per dimostrare la sussistenza e la concretezza delle prospettive di ripristino delle condizioni di equilibrio patrimoniale, economico e finanziario, da calibrare in relazione alla natura, all’origine e alla gravità degli squilibri manifestati dall’impresa:

(i) grado di chiarezza, completezza e coerenza del progetto di piano di risanamento predisposto secondo le linee guida

(ii) risultati del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento

(iii) adesione alle trattative di uno o più creditori che rappresentano la maggioranza del debito da ristrutturare

(iv) stato di avanzamento delle trattative ed eventuale formulazione di proposte alle parti interessate

(v) disponibilità del sostegno finanziario dei soci o di terzi investitori (o presenza di manifestazioni di interesse all’acquisto dell’azienda in ipotesi di continuità indiretta)

(vi) sostenibilità finanziaria del progetto di risanamento risultante dal piano finanziario per i sei mesi successivi al deposito della domanda.

A giudizio del Tribunale di Lecco, quindi, le informazioni disponibili non consentivano di effettuare una previsione positiva in ordine alle prospettive di risanamento.

Difatti, l’esperto aveva affermato di trovarsi in difficoltà nell’esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure protettive in quanto non aveva ottenuto elementi sufficienti per valutare la realizzabilità del risanamento e della continuità aziendale.

Anna Catalano

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